Lo statuto
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA
Art.1
Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 36 del C.C. denominata <Pool Sport Trieste Associazione Sportiva Dilettantistica>.
L’ubicazione della sede legale è in Trieste , Via Coroneo 17 presso l’Ass. Prof. Studio de’Vidovich . Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale. L’associazione si impegna ad affiliarsi al CONI, o ad una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Altresì si impegna all’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana o dell’Ente di promozione sportiva e dei suoi organi cui si affilia.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate. L’associazione si adegua alle norme e alle direttive del CONI.
Art. 2
Durata
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
Art. 3
Scopo e finalità
L’associazione non ha fini di lucro e ha per finalità lo sviluppo, la promozione, anche tramite altre società o associazioni sportive, la diffusione e l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport in generale intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati propri o di altre associazioni sportive, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport in generale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro e dello sport in generale nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in generale.
Per il proseguimento delle predette finalità l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni di tipo economico e finanziarie consentite dalla normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente, quelle di carattere commerciale, quali a titolo esemplificativo non esaustivo la gestione di ritrovi e bar presso la sede sociale ove effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande. Altresì l’Associazione, sempre nel rispetto delle finalità riportate, potrà avvalersi di collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati e con altre associazioni o società sportive favorendo al riguardo la nascita di convenzioni o di accordi.
Infine, l’Associazione si occuperà di realizzare attività di tipo divulgativo e informatico in materia sportiva dilettantistica quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo pubblicazioni, convegni, seminari e corsi di formazione.
ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 4
Patrimonio e Risorse dell’Associazione
Il patrimonio sociale è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli associati, dai privati e da enti.
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da:
- contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti ecc.)degli associati;
- utili derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti ecc.) di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Enti, di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciati testamentari;
- entrate da attività commerciali non prevalenti;
- ogni altra entrata in denaro o in natura che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- sponsorizzazioni dirette o indirette da parte di privati o di aziende.
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono
rivalutabili e non sono trasmissibili.
Art.5
Divieto distribuzione di utili
L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per il proseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 6
Quota associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno
successivo e viene comunicata per iscritto direttamente agli Associati. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento agli Associati che non hanno rinnovato la quota.
In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa inferiore a trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti dell’Associato.
In caso di ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni e inferiore a sessanta verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardo superiore a sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione dell’associato per morosità stabilita nel presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
GLI ASSOCIATI
Art. 7
Associati e loro categorie
Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, entità pubbliche o private interessate all’attività dell’Associazione medesima e che ne condividano gli scopi e le finalità.
Gli associati si distinguono in:
- fondatori;
- effettivi;
- soci simpatizzanti;
Sono associati Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno sottoscritto
l’atto costitutivo dell’Associazione. Salvo diverse indicazioni, gli associati Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, agli associati Effettivi.
Sono associati Effettivi tutti coloro che si riconoscono nei fini dell’Associazione, e sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali . Sono soci simpatizzanti quelli che anche non essendo disposti ad operare attivamente nella Associazione condividono idee e fini della stessa. Non hanno diritto di voto in assemblea.
Art. 8
Diritti dell’Associato
Tutti gli associati hanno diritto di prendere parte alla vita associativa, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.
Gli associati Fondatori ed Effettivi maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso successivamente all’iscrizione nel libro degli associati.
Gli associati Fondatori ed Effettivi maggiorenni possono altresì esercitare l’elettorato passivo.
Art. 9
Doveri dell’associato
Ciascun associato deve:
- rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere all’Associazione o i suoi rappresentanti;
- pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Gli associati, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.
Art. 10
Criteri di ammissione dell’associato
Per ottenere la qualifica di associato, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Art. 11
Recesso, esclusione e decesso dell’associato
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso dell’associato.
L’associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. L’associato può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:
- per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- per ripetute violazioni delle norme dello Statuto ( o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- per avere tenuto un comportamento tale da danneggiare l’Associazione, i suoi rappresentanti e suoi associati.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e iscritta nel libro degli associati.
Qualora l’associato contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all’Assemblea.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e l’associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, qualifiche e cariche sociali.
ORGANI SOCIALI
Art. 12
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori ove ritenuto necessario previa delibera dell’Assemblea.
ASSEMBLEA
Art. 13
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti gli associati Fondatori ed Effettivi in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell’inizio dell’Assemblea.
Hanno diritto di voto gli associati Fondatori ed Effettivi maggiori d’età, secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2538 del C.C. (un associato un voto).
Art. 14
Competenze dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
- sull’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell’Associazione;
- sull’eventuale bilancio di previsione;
- sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sull’eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei componenti degli eventuali Collegio dei Revisori;
- sull’approvazione dei regolamenti;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 15
Competenze dell’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria che non necessita di formalismi particolari per la convocazione e redazione del verbale, è competente sui seguenti argomenti:
- modifiche del presente Statuto e Atto Costitutivo;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo.
Tuttavia, nel caso eccezionale di impossibilità di funzionamento dell’Associazione (per mancanza di associati, o per completo disinteresse alla vita sociale), lo scioglimento e la successiva liquidazione dell’Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 16
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte degli associati.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di aprile ovvero per particolari esigenze entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell’Assemblea Ordinaria, laddove nominato, anche la maggioranza del Collegio dei Revisori o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà degli associati titolari dell’elettorato attivo e passivo. L’Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione, laddove nominato, anche la maggioranza del Collegio dei Revisori, un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà degli associati titolari dell’elettorato attivo e passivo.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire, a discrezione del consiglio direttivo o di altro soggetto competente a convocarla, e tenuto conto delle esigenze sociali, secondo uno dei seguenti metodi alternativi:
- lettera raccomandata A.R. indirizzata a tutti gli associati effettivi e fondatori contenente l’ indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno, e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
- e-mail con avviso di ricezione indirizzata a tutti gli associati effettivi e fondatori contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
- via sms con avviso di ricezione indirizzato a tutti gli associati effettivi e fondatori contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
- via fax con avviso di ricezione indirizzato a tutti gli associati effettivi e fondatori contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
- con avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall’Associazione contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea;
L’avviso di convocazione è spedito (vale la data di spedizione e non di ricezione della comunicazione), o inviato, o affisso, o pubblicato almeno otto giorni prima dell’Assemblea. Nel corso dell’Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell’ordine del giorno.
E’ validamente costituita anche l’Assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità degli associati Fondatori ed Effettivi, dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori laddove nominato e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.
Art. 17
Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati Fondatori ed Effettivi. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di
almeno tre quarti dell’insieme formato dagli Associati Fondatori ed Effettivi sia in prima sia in seconda convocazione.
Art. 18
Verbalizzazione
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua
assenza le sue veci verranno assunta dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al posto suo un <Presidente di Assemblea>temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra gli associati presenti.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
L’approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all’ordine del giorno della successiva Assemblea.
Art. 19
Delibere Assembleari
Sia l’Assemblea Ordinaria, sia l’Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all’ordine del giorno. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (a metà più uno) sull’insieme degli Associati Fondatori ed Effettivi
presenti.
Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per <maggioranza>si
intende <maggioranza semplice>. Le delibere dell’Assemblea Straordinaria richiedono le seguenti maggioranze:
- per le modifiche dello Statuto e atto costitutivo voto favorevole della maggioranza degli Associati Fondatori ed Effettivi presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dell’insieme formato da Associati Fondatori ed Effettivi.
Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, ad insindacabile scelta del Presidente dell’Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20
Nomina e composizione
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 5 consiglieri.
Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell’elezione, l’Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.
Qualsiasi associato Fondatore o Effettivo maggiorenne può candidarsi. Per farlo
deve presentare al Consiglio Direttivo in carica domanda scritta almeno 10 giorni prima della votazione, per permettere l’affissione presso la sede sociale di una lista di persone eleggibili.
Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze.
In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all’atto dell’elezione, provvede a nominare il Presidente, il quale nominerà il Vicepresidente, ed il Segretario/Tesoriere del Consiglio
Direttivo e dell’Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l’impegno di sottoporre
i nuovi consiglieri alla delibera dell’Assemblea Ordinaria da convocare nel termine di 1 mese dalla nomina del nuovo consigliere. Il mandato dei nuovi eletti dall’Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
Art. 21
Presidente e Vicepresidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato
del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dagli altri Consiglieri, provvede a che le finalità dell’Associazione vengano perseguite, assumendosi
la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all’Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza dell’Assemblea ordinaria. In tale caso, come anche in ipotesi di dimissioni rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente. Al presidente spetta altresì la facoltà di spesa senza obbligo di preventiva approvazione del Consiglio fino alla cifra di € 3.000,00 (tremila).
Art. 22
Segretario/Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee degli
associati e del Consiglio Direttivo. Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello
Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario/Tesoriere è responsabile del libro degli Associati e degli altri libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle
esclusioni degli Associati esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Il segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque
momento venga richiesto. La carica di Segretario/Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera a maggioranza dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso come in caso di dimissioni rimarrà in carica fino alla nomina di nuovo Segretario/Tesoriere.
Il Segretario/Tesoriere è altresì responsabile dei fondi messi a disposizione
per le attività dell’Associazione. Il Segretario/Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, e comunque almeno semestralmente, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Segretario/Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, che il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera a maggioranza dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso, come in caso di dimissioni,
rimarrà in carica fino alla nomina di uno nuovo Segretario/Tesoriere.
Art. 23
Competenze e convocazione del Consiglio
Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l’organizzazione interna senza limitazioni di sorta, salvo le funzioni attribuite da norme delle leggi vigenti o del presente Statuto all’Assemblea. Il consiglio Direttivo collegialmente è l’unico organo legittimato a deliberare e impegnare finanziariamente e/o economicamente l’Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni ad uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo può proporre la nomina di un Comitato Tecnico che seguirà i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori specifici di competenza. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il programma preventivo dell’esercizio successivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno a venire. Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo dovrà deliberare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di aprile. In presenza di particolari esigenze il rendiconto economico finanziario potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di giugno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 24
Delibere del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio
Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario/Tesoriere o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 25
Collegio dei Revisori
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può rinominare un Collegio dei Revisori.
Il collegio è composto da tre membri di cui almeno uno che assume la carica di Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. A tale organo compete il controllo contabile e di legittimità dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio della loro carica. Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell’Assemblea e l’elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario Collegio.
Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto nel rispetto di fini di pubblica utilità a fini sportivi sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n.662.
Art. 27
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente Statuto, dell’Associazione sportiva dilettantistica “POOL SPORT TRIESTE Associazione Sportiva Dilettantistica”si compone di 20 (venti) pagine compresa la presente e parte della successiva dattiloscritte.